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Gara #925
ACCORDO QUADRO, EX ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO TEMPORANEO PER LE ESIGENZE DELLA SOCIETA’ SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE (S.A.N.B.) S.P.A.Informazioni appalto
15/10/2024
Aperta
Servizi
€ 3.155.674,51
MASTRORILLO SALVATORE
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Aggiudicazione definitiva
1
B2BD38BA89
Qualità prezzo
ACCORDO QUADRO, EX ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO TEMPORANEO PER LE ESIGENZE DELLA SOCIETA’ SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE (S.A.N.B.) S.P.A.
ACCORDO QUADRO, EX ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS N. 36/2023, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO TEMPORANEO
€ 2.058.048,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.889.662,80
Determina N N. AU-25-112 del 15/04/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 12720200158 | ETJCA S.P.A. |
Commissione valutatrice
N N.AU-24-276
19/11/2024
|
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80.20 kB | |
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418.85 kB | |
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840.37 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| dott. D'Introno | Nicola | Presidente |
| ing. Mastrorillo | Salvatore | Commissario |
| rag. Miccoli | Leonardo | Commissario |
Scadenze
05/11/2024 12:00
15/11/2024 12:00
18/11/2024 10:00
Avvisi pubblici
Allegati
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243.20 kB | |
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capitolato-speciale-di-appalto.pdf SHA-256: 62161bb39fdcf62d8b1fe87acbd83351f00e7afba7d393e36c86765579a621c2 08/08/2024 13:20 |
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558.00 kB | |
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41.90 kB | |
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20.08 kB | |
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fac-simile-offerta-economica-rettificata.docx SHA-256: 27077a13cf8ad79991a35e40a6d1a3c5807616dfcca4ef913a53382ff0d6150a 15/10/2024 09:40 |
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241.14 kB | |
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disciplinare-di-gara-rettificato.pdf SHA-256: f63f408cf59f46792f35a9e110e9a33f66ce15ba7ee3060dbbed5cf135dd1c08 22/10/2024 15:38 |
4.47 MB | |
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capitolato-speciale-di-appalto-rettificato.pdf SHA-256: 5f368c3a97580bfff4768efae388d35118c1c30b166fabc6f0f43ea73f41217c 22/10/2024 15:38 |
1.70 MB | |
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patto-di-integrit.pdf SHA-256: 4687ea27afcef8ee20ba7486aa8fd5ddc4fd726329a886e958078e1a0f1656c7 22/10/2024 15:38 |
312.94 kB | |
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Gare - Comunicazione di Aggiudicazione definitiva - 36/2023 SHA-256: b4db753a95e738c2f4aab4923a4ab631b4e02a1cd98c87e531ee666d7711b5b4 17/04/2025 16:00 |
17.90 kB | |
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determina-nn-au-25-112-del-15-04-2025.pdf SHA-256: 19be12e30b943b303ae2059843484370952e29646103b8d16535d00fa1da2a90 23/07/2025 14:05 |
423.66 kB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: 4064cda6a13f91099f312bb5c45c164b2a06610b6faf319079ac7e141954902c 12/08/2025 11:42 |
17.03 kB |
Chiarimenti
09/08/2024 17:31
Quesito #1
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro), ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
4)In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
7) L’attuale fornitore
8) La fee attualmente applicata dall'attuale fornitore
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
3) La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
4)In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
5) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
6) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
7) L’attuale fornitore
8) La fee attualmente applicata dall'attuale fornitore
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
21/08/2024 17:33
Quesito #2
Spett.le Ente,
si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento.
Grazie
si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento.
Grazie
15/10/2024 10:06
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
21/08/2024 17:34
Quesito #3
Spett.le Ente,
si chiede conferma che le ore relative a festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, rientrando a tutti gli effetti tra le voci da riconoscere in busta paga ai Somministrati al pari del Lavoratori Diretti, potranno essere fatturati ad evento.
Grazie
si chiede conferma che le ore relative a festività infrasettimanali e domenicali non lavorate, rientrando a tutti gli effetti tra le voci da riconoscere in busta paga ai Somministrati al pari del Lavoratori Diretti, potranno essere fatturati ad evento.
Grazie
15/10/2024 10:08
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
21/08/2024 17:35
Quesito #4
Spett.le Ente,
in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara (punto F pag. 5 Capitolato) e in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che le ore di assenza, la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP, possano essere saldate al loro verificarsi.
Grazie
in riferimento a quanto indicato nei documenti di gara (punto F pag. 5 Capitolato) e in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che le ore di assenza, la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP, possano essere saldate al loro verificarsi.
Grazie
15/10/2024 10:08
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
21/08/2024 17:42
Quesito #5
Spett.le Ente,
siamo a richiedere se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero delle Risorse coinvolte e la loro durata contrattuale.
Grazie
siamo a richiedere se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, chiediamo di condividere il numero delle Risorse coinvolte e la loro durata contrattuale.
Grazie
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
21/08/2024 17:51
Quesito #6
Spett.le Ente,
si chiede conferma che la Stazione Appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’Utilizzatore, con riferimento ai Lavoratori Somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’Utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei Lavoratori Somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Grazie
si chiede conferma che la Stazione Appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’Utilizzatore, con riferimento ai Lavoratori Somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs.81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’Utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei Lavoratori Somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Grazie
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
23/08/2024 09:01
Quesito #7
Buongiorno, in merito alle festività infrasettimanali, quando spettanti ai lavoratori, chiediamo conferma di poter fatturare le stesse al loro verificarsi.
Distinti saluti
Distinti saluti
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
28/08/2024 12:48
Quesito #8
Spettabile Ente,
1) Con riferimento alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 del capitolato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che la documentazione in oggetto potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
2) In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni (es. art. 5 lett. g) capitolato), si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.
3) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui "Sarà compito dell’Appaltatore fornire ai lavoratori la formazione generale e specifica ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in ordine alle mansioni svolte dalle singole unità e alle caratteristiche delle sedi e dei luoghi di svolgimento dei servizi.",si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, sarà demandata all’Agenzia la sola formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Ciò anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, quale complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a codesta stazione appaltante.
4) Con riferimento alla previsione del capitolato secondo cui "dovrà essere garantita a cura e spese della Agenzia di lavoro: l’assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e alla Stazione appaltante", si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015, “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”, si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
5) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui "La SANB Spa si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Agenzia di lavoro aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato (anche direttamente sull’operato dei lavoratori)" , si chiede di confermare che con riferimento all'operato dei lavoratori nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'aggiudicataria: essendo infatti il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, sarà onere di Codesto Ente vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel capitolato; ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Cordiali saluti.
1) Con riferimento alla previsione di cui al comma 2 dell'art. 9 del capitolato, si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che la documentazione in oggetto potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi.
2) In relazione alle previsioni in tema di sostituzioni (es. art. 5 lett. g) capitolato), si precisa che la sostituzione del lavoratore sarà possibile nel corso del periodo di prova ovvero per giusta causa di recesso: l’eventuale richiesta di sostituzione del personale per altre cause non potrà comportare l'automatica risoluzione del contratto di lavoro e non solleverà l’Amministrazione Aggiudicatrice dall’obbligo di rimborsare al contraente aggiudicatario quanto sostenuto per il singolo contratto di prestazione di lavoro in essere e fino alla naturale scadenza, in quanto dovute per legge e per contratto collettivo applicato (art. 33 d.lgs. 81/2015 e art. 45 CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro). Si chiede conferma dell’applicazione della richiamata disciplina.
3) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui "Sarà compito dell’Appaltatore fornire ai lavoratori la formazione generale e specifica ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in ordine alle mansioni svolte dalle singole unità e alle caratteristiche delle sedi e dei luoghi di svolgimento dei servizi.",si chiede di confermare che, conformemente a quanto prescritto dall’art. 34, comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (computo nell’organico dell’utilizzatore del lavoratore somministrato ai fini dell’applicazione delle normative di legge o contratto collettivo relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), la formazione sui rischi specifici è demandata all’impresa utilizzatrice e che, pertanto, sarà demandata all’Agenzia la sola formazione pre-assuntiva sui rischi in generale (formazione base)”. Ciò anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, quale complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro, che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.Lgs. 81/2008 “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”, sia onere in capo a codesta stazione appaltante.
4) Con riferimento alla previsione del capitolato secondo cui "dovrà essere garantita a cura e spese della Agenzia di lavoro: l’assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e alla Stazione appaltante", si precisa che, ai sensi dell’art. 35, comma 7 d. Lgs. 81/2015, “L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.”, si precisa altresì che in considerazione del fatto che il lavoratore somministrato agisce sotto il diretto controllo dell'azienda utilizzatrice, alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario che non potrà essere ritenuto responsabile per i danni cagionati dal personale somministrato neppure in maniera indiretta. Si chiede quindi conferma che la previsione di cui sopra si riferisca solo ed esclusivamente ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche a quelli causati dai lavori somministrati.
5) In relazione alla previsione del capitolato secondo cui "La SANB Spa si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Agenzia di lavoro aggiudicataria possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’Agenzia stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato (anche direttamente sull’operato dei lavoratori)" , si chiede di confermare che con riferimento all'operato dei lavoratori nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'aggiudicataria: essendo infatti il servizio richiesto differente dall'appalto di servizi, sarà onere di Codesto Ente vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori somministrati delle previsioni contenute nel capitolato; ciò in considerazione della natura stessa del servizio di somministrazione: la previsione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”.
Cordiali saluti.
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
28/08/2024 17:16
Quesito #9
Spett.le SANB,
si prega di prendere visione della richiesta di chiarimenti in allegato.
Cordiali saluti
si prega di prendere visione della richiesta di chiarimenti in allegato.
Cordiali saluti
15/10/2024 10:09
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
28/08/2024 17:17
Quesito #10
Spett.le SANB, si prega di prendere visione della richiesta di chiarimenti in allegato.Cordiali saluti
15/10/2024 10:10
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
03/09/2024 12:18
Quesito #11
Spett.le Ente,
formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti:
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazioneL’inquadramento di tali lavoratoriLa tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscenteLa durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesiLa conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansioneL’attuale fornitore
Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
ART.5 CAPITOLATO ART. 4 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni;Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
Art.8 CAPITOLATO
Si segnala che l’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto quest’ultimo ha diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, chiediamo dunque che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia nel rispetto dell’art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.
Art. 14 CAPITOLATO
Si chiede in caso di sospensione per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Art. 15 CAPITOLATO – ART. 13 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;
ART.16 – 17 CAPITOLATO – ART. 14 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Art. 18 CAPITOLATO
La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura
Art. 26 CAPITOLATO
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Cordiali saluti
formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti:
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere:Il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazioneL’inquadramento di tali lavoratoriLa tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscenteLa durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesiLa conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansioneL’attuale fornitore
Si precisa che vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.
ART.5 CAPITOLATO ART. 4 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l’Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni;Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;
Art.8 CAPITOLATO
Si segnala che l’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto quest’ultimo ha diritto alla retribuzione fino al termine del contratto, chiediamo dunque che l’utilizzatore rimborsi almeno il costo del lavoro sostenuto dall’Agenzia nel rispetto dell’art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.
Art. 14 CAPITOLATO
Si chiede in caso di sospensione per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Art. 15 CAPITOLATO – ART. 13 SCHEMA CONTRATTO
Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;
ART.16 – 17 CAPITOLATO – ART. 14 SCHEMA CONTRATTO
Si chiede in caso di recesso/risoluzione/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).
Art. 18 CAPITOLATO
La normativa in materia di pagamenti della PA (Legge europea n. 27/2019 e d.lgs.36/2023) impone alle Pubbliche Amministrazioni (che non operino nel settore sanitario) il pagamento entro 30 giorni. Si chiede, pertanto, conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura
Art. 26 CAPITOLATO
Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all’utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l’obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l’obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l’obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l’utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest’ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l’onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni.
Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità.
Cordiali saluti
15/10/2024 10:10
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
03/09/2024 16:19
Quesito #12
Spett.le Ente,
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.
Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.
L’art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro prescrive l’applicazione della c.d. Clausola Sociale, ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Anche l’art. 57 del D.lgs. 36/2023 prevede l’applicazione della clausola sociale indipendentemente dal fatto che l’appaltatore “uscente” sia o meno una Agenzia per il lavoro.
Sulla base di tali obblighi, si chiede cortesemente di conoscere:
- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”.
15/10/2024 10:10
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
03/09/2024 18:50
Quesito #13
Spett.le SANB,
In riferimento all’Art. 18 del Capitolato Speciale relativo ai termini di pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni, con la presente siamo a richiedere la disponibilità degli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali e annuali della Spettabile Stazione Appaltante, come richiamato anche all'Art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e successive circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale richiesta si basa sulla necessità di disporre di informazioni precise e dettagliate che consentano allo scrivente Operatore Economico una corretta valutazione economica dell’offerta. In particolare, per l'Agenzia è di fondamentale importanza considerare il rischio creditorio derivante dalla necessità di anticipare i salari ai propri lavoratori somministrati, incidendo significativamente tale aspetto sulla sostenibilità economica del servizio offerto.
Inoltre, in ottemperanza al medesimo principi di trasparenza e allo scopo di aver accesso a tutte le informazioni necessarie per una valutazione consapevole del rischio finanziario e una conseguente formulazione di una offerta economica congrua, si richiede la disponibilità anche degli indicatori di tempestività dei pagamenti relativi alle altre APL che hanno svolto il servizio di somministrazione di lavoro con la Spettabile Stazione Appaltante nel corso dell’anno 2023 e fino a giugno 2024.
Cordiali Saluti
In riferimento all’Art. 18 del Capitolato Speciale relativo ai termini di pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni, con la presente siamo a richiedere la disponibilità degli indicatori di tempestività dei pagamenti trimestrali e annuali della Spettabile Stazione Appaltante, come richiamato anche all'Art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e successive circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tale richiesta si basa sulla necessità di disporre di informazioni precise e dettagliate che consentano allo scrivente Operatore Economico una corretta valutazione economica dell’offerta. In particolare, per l'Agenzia è di fondamentale importanza considerare il rischio creditorio derivante dalla necessità di anticipare i salari ai propri lavoratori somministrati, incidendo significativamente tale aspetto sulla sostenibilità economica del servizio offerto.
Inoltre, in ottemperanza al medesimo principi di trasparenza e allo scopo di aver accesso a tutte le informazioni necessarie per una valutazione consapevole del rischio finanziario e una conseguente formulazione di una offerta economica congrua, si richiede la disponibilità anche degli indicatori di tempestività dei pagamenti relativi alle altre APL che hanno svolto il servizio di somministrazione di lavoro con la Spettabile Stazione Appaltante nel corso dell’anno 2023 e fino a giugno 2024.
Cordiali Saluti
15/10/2024 10:07
Risposta
1. Il termine di 30 giorni è raddoppiato in quanto la scrivente è società a totale capitale pubblico è assoggettata all’obbligo della sussistenza dei seguenti requisiti e/o verifiche:
- Regolarità contributiva con richiesta DURC ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34;
- Possesso del requisito di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Verifiche ex art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Per quanto le informazioni necessarie per una valutazione consapevole del rischio finanziario, si precisa che nel sito di SANB spa, sezione Amministrazione Trasparente, sono riportati i dati disponibili.
- Regolarità contributiva con richiesta DURC ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34;
- Possesso del requisito di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Verifiche ex art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
2. Per quanto le informazioni necessarie per una valutazione consapevole del rischio finanziario, si precisa che nel sito di SANB spa, sezione Amministrazione Trasparente, sono riportati i dati disponibili.
04/09/2024 15:43
Quesito #14
Spettabile Ente,
1) In considerazione dell’applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, se trovi applicazione la clausola sociale. Si chiede quindi eventualmente: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati C) il numero e la tipologia dei contratti attivi, se a tempo determinato o indeterminato, D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione F) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.
2) In corrispondenza del sub criterio 1.4 “Soluzioni proposte per la gestione delle emergenze e la sostituzione del personale” si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 5, mentre con riferimento al subcriterio “Gestione di situazioni di emergenza quali a titolo esemplificativo: assenze impreviste; indisponibilità del personale somministrato; eventuali altre emergenze attinenti, a vario titolo, all'erogazione del servizio.” relativo al criterio “Gestione del personale somministrato” (n. 5) si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 7; stante la sovrapponibilità dei subcriteri in questione si chiede di chiarire sul punto e/o di specificare eventuali profili di diversi diversità intercorrenti tra gli stessi.
cordiali saluti
1) In considerazione dell’applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, se trovi applicazione la clausola sociale. Si chiede quindi eventualmente: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati, B) la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati C) il numero e la tipologia dei contratti attivi, se a tempo determinato o indeterminato, D) la durata media delle missioni, E) la conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione F) quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni.
2) In corrispondenza del sub criterio 1.4 “Soluzioni proposte per la gestione delle emergenze e la sostituzione del personale” si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 5, mentre con riferimento al subcriterio “Gestione di situazioni di emergenza quali a titolo esemplificativo: assenze impreviste; indisponibilità del personale somministrato; eventuali altre emergenze attinenti, a vario titolo, all'erogazione del servizio.” relativo al criterio “Gestione del personale somministrato” (n. 5) si prevede l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 7; stante la sovrapponibilità dei subcriteri in questione si chiede di chiarire sul punto e/o di specificare eventuali profili di diversi diversità intercorrenti tra gli stessi.
cordiali saluti
15/10/2024 10:10
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
06/09/2024 11:29
Quesito #15
Spett.le SANB, riportiamo i seguenti chiarimenti:
- Art. 5 punto D) del Capitolato Speciale e art. 4 punto D dello Schema di Contratto: Si evidenzia che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si chiede pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora la Committente dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità della Committente a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari.. Si richiede, inoltre, di specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati.
- Art. 5 punti G) e art. 8 punto 3) del Capitolato Speciale e art. 4 punto G) dello Schema di Contratto . Si chiede di rettificare quanto contenuto in relazione alla sostituzione delle risorse, precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova contrattualmente previsto, all’esito di un procedimento disciplinare conclusosi con licenziamento per giusta causa o in caso di licenziamento per impossibilità sopravvenuta alla prestazione e che, in assenza di tali requisiti, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione
- Art. 9 punto 2 del Capitolato Speciale e art. 5 dello Schema di Contratto. Si chiede di precisare che la condivisione della citata documentazione sia effettuata nel pieno rispetto del Regolamento GDPR 2016/679
- Art. 14 del Capitolato Speciale. Si chiede di confermare che in caso di sospensione, la Stazione Appaltante dovrà comunque rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute in costanza di sospensione e comunque sino alla naturale scadenza della missione, stante l’impossibilità per l’Agenzia di sospendere i contratti di lavoro con i lavoratori somministrati
- Art. 15 del Capitolato e art. 13 dello Schema di Contratto. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia o escussione della cauzione. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20 % del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
- Art. 17 del Capitolato Speciale. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
- Art. 26 comma 2 del Capitolato Speciale. In considerazione del fatto che l’Agenzia si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei sui locali e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, co. 4 e 35, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008 - artt. 26 e 37, con il contratto di somministrazione il lavoratore è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore in quanto datore di lavoro sostanziale, si chiede di rettificare parzialmente confermando che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.
- Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si segnala quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).
- Art. 30 del Capitolato Speciale. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
- Art. 15 dello Schema di Contratto. Si chiede di rettificare, sostituendo il foro competente con quello di Roma o Milano.
Cordiali Saluti
- Art. 5 punto D) del Capitolato Speciale e art. 4 punto D dello Schema di Contratto: Si evidenzia che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si chiede pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora la Committente dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità della Committente a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari.. Si richiede, inoltre, di specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati.
- Art. 5 punti G) e art. 8 punto 3) del Capitolato Speciale e art. 4 punto G) dello Schema di Contratto . Si chiede di rettificare quanto contenuto in relazione alla sostituzione delle risorse, precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova contrattualmente previsto, all’esito di un procedimento disciplinare conclusosi con licenziamento per giusta causa o in caso di licenziamento per impossibilità sopravvenuta alla prestazione e che, in assenza di tali requisiti, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione
- Art. 9 punto 2 del Capitolato Speciale e art. 5 dello Schema di Contratto. Si chiede di precisare che la condivisione della citata documentazione sia effettuata nel pieno rispetto del Regolamento GDPR 2016/679
- Art. 14 del Capitolato Speciale. Si chiede di confermare che in caso di sospensione, la Stazione Appaltante dovrà comunque rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute in costanza di sospensione e comunque sino alla naturale scadenza della missione, stante l’impossibilità per l’Agenzia di sospendere i contratti di lavoro con i lavoratori somministrati
- Art. 15 del Capitolato e art. 13 dello Schema di Contratto. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia o escussione della cauzione. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20 % del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia.
- Art. 17 del Capitolato Speciale. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
- Art. 26 comma 2 del Capitolato Speciale. In considerazione del fatto che l’Agenzia si limita a fornire lavoratori in somministrazione all’Utilizzatore, senza essere presente sul luogo di lavoro e senza svolgere alcun servizio all’interno dei sui locali e che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, co. 4 e 35, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e D. Lgs. n. 81/2008 - artt. 26 e 37, con il contratto di somministrazione il lavoratore è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore in quanto datore di lavoro sostanziale, si chiede di rettificare parzialmente confermando che saranno a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità.
- Ad ulteriore conferma di quanto sopra, sul tema, si segnala quanto autorevolmente segnalato dall’Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente (cfr. https://www.aiesil.it/la-salute-sicurezza-nella-somministrazione-lavoro-disciplina-tante-criticita/).
- Art. 30 del Capitolato Speciale. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento.
- Art. 15 dello Schema di Contratto. Si chiede di rettificare, sostituendo il foro competente con quello di Roma o Milano.
Cordiali Saluti
15/10/2024 10:07
Risposta
SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA SONO STATI RIAPERTI I TERMINI DELLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RETTIFICATA E' STATA PUBBLICATA NELLA SEZIONE ALLEGATI DELLA PIATTAFORMA .
15/10/2024 10:46
Quesito #16
Spett.le Ente,
posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali.
Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’Aggiudicatario, mentre la formazione specifica rimane in capo alla Stazione Appaltante.
Grazie
posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii). La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali.
Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’Aggiudicatario, mentre la formazione specifica rimane in capo alla Stazione Appaltante.
Grazie
07/11/2024 15:00
Risposta
Si conferma quanto riportato all'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
16/10/2024 11:00
Quesito #17
Gent.mi,
si richiedono i seguenti chiarimenti.
- Allegati dell'offerta tecnica
In riferimento all'offerta tecnica di cui all'art. 14 del disciplinare, si legge ''Nel conteggio facciate non rientrano (...) eventuali allegati'', si chiede pertanto di specificare se siano ammessi ulteriori allegati oltre ai c.v. del team di selezionatori. Difatti, qualora siano ammessi altri allegati ( es. ulterori schemi descrittivi e tabelle, approfondimenti, presentazioni di servizi etc...), tale previsione renderebbe priva di efficacia la limitazione a sole 15 facciate per la relazione tecnica, ben potendo gli operatori economici allegare decine di ulteriori pagine.
- Corretta formulazione dell'offerta economica
Nel disciplinare si richiede l'indicazione del 'ribasso unico percentuale' da applicare al margine di agenzia (FEE) a base d'asta del 10%''. Si chiede di confermare che ove si voglia, ad esempio, prevedere un margine del 7%, gli operatori economici dovranno formulare l'offerta indicando nel modello il 'ribasso percentuale' del 30% sul margine a base d'asta. Continuando nell'esempio, un'offerta di un ribasso percentuale del 20% equivale al margine dell'8%, un'offerta di ribasso del 10% equivale al margine dell'9%, un'offerta di ribasso del 5% equivale al margine del 9,5%, etc.
Ove tale interpretazione non sia corretta si chiede di chiarire se l'offerta debba essere formulata indicando nel modello un margine percentuale massimo del 10%
si richiedono i seguenti chiarimenti.
- Allegati dell'offerta tecnica
In riferimento all'offerta tecnica di cui all'art. 14 del disciplinare, si legge ''Nel conteggio facciate non rientrano (...) eventuali allegati'', si chiede pertanto di specificare se siano ammessi ulteriori allegati oltre ai c.v. del team di selezionatori. Difatti, qualora siano ammessi altri allegati ( es. ulterori schemi descrittivi e tabelle, approfondimenti, presentazioni di servizi etc...), tale previsione renderebbe priva di efficacia la limitazione a sole 15 facciate per la relazione tecnica, ben potendo gli operatori economici allegare decine di ulteriori pagine.
- Corretta formulazione dell'offerta economica
Nel disciplinare si richiede l'indicazione del 'ribasso unico percentuale' da applicare al margine di agenzia (FEE) a base d'asta del 10%''. Si chiede di confermare che ove si voglia, ad esempio, prevedere un margine del 7%, gli operatori economici dovranno formulare l'offerta indicando nel modello il 'ribasso percentuale' del 30% sul margine a base d'asta. Continuando nell'esempio, un'offerta di un ribasso percentuale del 20% equivale al margine dell'8%, un'offerta di ribasso del 10% equivale al margine dell'9%, un'offerta di ribasso del 5% equivale al margine del 9,5%, etc.
Ove tale interpretazione non sia corretta si chiede di chiarire se l'offerta debba essere formulata indicando nel modello un margine percentuale massimo del 10%
07/11/2024 15:07
Risposta
In merito al primo quesito si rinvia a quanto precisato nel disciplinare di gara all'art. 14.
In merito al secondo quesito si conferma quanto già riportato in atti ( disciplinare e modello fac simile di offerta economica); pertanto l'operatore economico dovrà indicare la percentuale di ribasso da applicare alla fee posta a base d'asta (10%).
In merito al secondo quesito si conferma quanto già riportato in atti ( disciplinare e modello fac simile di offerta economica); pertanto l'operatore economico dovrà indicare la percentuale di ribasso da applicare alla fee posta a base d'asta (10%).
16/10/2024 16:31
Quesito #18
Spettabile Stazione Appaltante,
In riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti, da verifiche effettuate all'interno del nel sito di SANB spa, sezione Amministrazione Trasparente, sono presenti gli indicatori dell'anno 2022.
Pertanto siamo a richiedere gli indicatori di tempestività di pagamento anno 2023 e I - II trimestre anno 2024.
Cordiali saluti.
In riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti, da verifiche effettuate all'interno del nel sito di SANB spa, sezione Amministrazione Trasparente, sono presenti gli indicatori dell'anno 2022.
Pertanto siamo a richiedere gli indicatori di tempestività di pagamento anno 2023 e I - II trimestre anno 2024.
Cordiali saluti.
07/11/2024 15:11
Risposta
I dati attualmente disponibili sono riportati nella sezione Amministrazione Trasparente di Sanb spa
17/10/2024 15:44
Quesito #19
Spett.le S.A. ,
siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1) Considerando la presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.
2) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;
3) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale da applicare sulla fee a base d’asta, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
4) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
5) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
6) Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia
7) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.
8) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
9) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
10) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
11) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.
12) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
13) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)
14) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione.
15) Si chiede se per la relazione tecnica è presente un interlinea da rispettare
16) Si chiede di poter conoscere il numero delle ore complessivo della commessa
Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1) Considerando la presenza della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.
2) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;
3) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale da applicare sulla fee a base d’asta, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
4) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
5) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
6) Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia
7) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.
8) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
9) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
10) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;
11) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.
12) nell’eventualità in cui si dovesse rendere necessario l’inserimento di nuove risorse, si chiede conferma che a saranno a carico dell’agenzia aggiudicataria, solo gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, così come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008.
13) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)
14) Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte deo lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione.
15) Si chiede se per la relazione tecnica è presente un interlinea da rispettare
16) Si chiede di poter conoscere il numero delle ore complessivo della commessa
Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.
07/11/2024 15:37
Risposta
1) Si rimanda a quanto riportato all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato e all'art. 3 del Disciplinare di gara rettificato.
2) Si rimanda a quanto all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
3) Si conferma quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
4)Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
5)Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
6) Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
7) In considerazione dell'accezione generica del termine" assenteismo" e dell'altrettanto generico riferimento alla giurisprudenza, si comunica che non si dispone dei dati relativi all'assenteismo.
8) Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
9) Si conferma.
10) Si precisa che non ci sono spese di pubblicazione e si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto rettificato art. 23 per le spese contrattuali.
11) Si conferma quanto riportato all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
12) Si conferma quanto riportato all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
13) Si conferma quanto riportato agli artt. 6-9-15 -17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
14) Si rimanda a quanto riportato all'art. 31del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
15) Non vi è alcuna interlinea da rispettare.
16) Trattandosi di un accordo quadro non è possibile conoscere il numero complessivo delle ore della commessa.
2) Si rimanda a quanto all'art 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
3) Si conferma quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
4)Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
5)Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
6) Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
7) In considerazione dell'accezione generica del termine" assenteismo" e dell'altrettanto generico riferimento alla giurisprudenza, si comunica che non si dispone dei dati relativi all'assenteismo.
8) Si rimanda a quanto riportato all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
9) Si conferma.
10) Si precisa che non ci sono spese di pubblicazione e si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto rettificato art. 23 per le spese contrattuali.
11) Si conferma quanto riportato all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
12) Si conferma quanto riportato all'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
13) Si conferma quanto riportato agli artt. 6-9-15 -17 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
14) Si rimanda a quanto riportato all'art. 31del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato.
15) Non vi è alcuna interlinea da rispettare.
16) Trattandosi di un accordo quadro non è possibile conoscere il numero complessivo delle ore della commessa.
18/10/2024 09:41
Quesito #20
Spett.le Ente,
Si segnala che l’importo della fornitura indicato su piattaforma non risulta rettificato allineato al nuovo importo indicato nei nuovi documenti di gara.
Il campo costi manodopera a portale risulta da compilare ma nel disciplinare, pag. 9 art.3, si precisa che il servizio è di natura intellettuale e pertanto non sono stati stimati i costi per la manodopera. Si chiede conferma che l’operatore economico possa indicare come valore zero al fine di procedere al caricamento dell’offerta;
Si chiede conferma che nel campo prezzo debba essere riproposto il valore indicato nell’allegato fac simile offerta economica
Si segnala infine che a sistema non può essere indicato il simbolo %.
Cordiali saluti
Si segnala che l’importo della fornitura indicato su piattaforma non risulta rettificato allineato al nuovo importo indicato nei nuovi documenti di gara.
Il campo costi manodopera a portale risulta da compilare ma nel disciplinare, pag. 9 art.3, si precisa che il servizio è di natura intellettuale e pertanto non sono stati stimati i costi per la manodopera. Si chiede conferma che l’operatore economico possa indicare come valore zero al fine di procedere al caricamento dell’offerta;
Si chiede conferma che nel campo prezzo debba essere riproposto il valore indicato nell’allegato fac simile offerta economica
Si segnala infine che a sistema non può essere indicato il simbolo %.
Cordiali saluti
07/11/2024 15:42
Risposta
1) Si comunica che si è provveduto a rettificare l'importo della fornitura in piattaforma.
2) Si conferma che nel campo relativo ai costi della manodopera si possa indicare come valore 0,00,
3)Nel campo prezzo deve essere riproposto il valore indicato nell’allegato fac simile offerta economica ovvero la percentuale di ribasso offerta.
4) Non è necessario indicare a sistema il simbolo %
2) Si conferma che nel campo relativo ai costi della manodopera si possa indicare come valore 0,00,
3)Nel campo prezzo deve essere riproposto il valore indicato nell’allegato fac simile offerta economica ovvero la percentuale di ribasso offerta.
4) Non è necessario indicare a sistema il simbolo %
18/10/2024 12:50
Quesito #21
Premesso che l’Importo complessivo dell'accordo quadro 2.058.048,59 € e che la base d’asta è il margine di agenzia pari a 205.804,86 € cioè il 10%, si chiede, cortesemente, di chiarire come sono stati impostati i parametri di offerta sulla piattaforma dove l’importo indicato a base d’asta è pari 2.608.977,00€ e viene richiesto di indicare un prezzo e non il ribasso da applicare alla fee posta a base d’asta (10%).
Chiediamo chiarimento in merito alla presentazione dell’offerta in piattaforma in considerazioni anche delle previsioni dell’art. 15 del disciplinare “.In caso di contrasto tra quanto indicato in piattaforma e quanto risultante dal modello fac simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quest’ultimo"
Cordiali Saluti
Chiediamo chiarimento in merito alla presentazione dell’offerta in piattaforma in considerazioni anche delle previsioni dell’art. 15 del disciplinare “.In caso di contrasto tra quanto indicato in piattaforma e quanto risultante dal modello fac simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quest’ultimo"
Cordiali Saluti
07/11/2024 15:50
Risposta
1. L'importo complessivo sulla piattaforma è stato modificato allineandolo ai documenti di gara rettificati.
2. In riferimento alla compilazione dell'offerta economica generata dal sistema si specifica che:
- non ci sono costi della manodopera per cui l'operatore economico può indicare valore zero;
- nel campo prezzo, in conformità all'allegato modello fac simile di offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante, l'operatore economico deve indicare la percentuale di ribasso da applicare alla fee posta a base di gara,
- non è necessario indicare il simbolo %.
3. Si conferma che in caso di contrasto tra quanto indicato in piattaforma e quanto risultante dal modello fac simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quest’ultimo.
2. In riferimento alla compilazione dell'offerta economica generata dal sistema si specifica che:
- non ci sono costi della manodopera per cui l'operatore economico può indicare valore zero;
- nel campo prezzo, in conformità all'allegato modello fac simile di offerta economica messo a disposizione dalla stazione appaltante, l'operatore economico deve indicare la percentuale di ribasso da applicare alla fee posta a base di gara,
- non è necessario indicare il simbolo %.
3. Si conferma che in caso di contrasto tra quanto indicato in piattaforma e quanto risultante dal modello fac simile messo a disposizione dalla Stazione Appaltante avrà prevalenza quest’ultimo.
24/10/2024 17:49
Quesito #22
Buongiorno,
si chiede se nell’Offerta Economica dovrà essere indicato il Ribasso percentuale da applicare al 10% posto a base d’asta ossia se si vuole offrire una FEE del 7% si dovrà indicare un ribasso del 30%
O
Si dovrà indicare più semplicemente la FEE offerta ossia il 7%
Grazie
si chiede se nell’Offerta Economica dovrà essere indicato il Ribasso percentuale da applicare al 10% posto a base d’asta ossia se si vuole offrire una FEE del 7% si dovrà indicare un ribasso del 30%
O
Si dovrà indicare più semplicemente la FEE offerta ossia il 7%
Grazie
07/11/2024 15:52
Risposta
Si conferma che nell’Offerta Economica dovrà essere indicato il Ribasso percentuale da applicare al 10% ( fee) posto a base d’asta
28/10/2024 12:51
Quesito #23
Buongiorno,
Al fine di una corretta valutazione del costo del lavoro e per predisporre ns migliore offerta, chiediamo cortesemente di indicare gli elementi considerati per la stima dell’importo presunto annuo costo personale comprensivo del margine di agenza di 686.016,20 €. In particolare, chiediamo di indicare:
- il costo del lavoro orario comprensivo di margine per singolo profilo;
- n. ore annue presunte per singolo profilo
Cordiali Saluti
Al fine di una corretta valutazione del costo del lavoro e per predisporre ns migliore offerta, chiediamo cortesemente di indicare gli elementi considerati per la stima dell’importo presunto annuo costo personale comprensivo del margine di agenza di 686.016,20 €. In particolare, chiediamo di indicare:
- il costo del lavoro orario comprensivo di margine per singolo profilo;
- n. ore annue presunte per singolo profilo
Cordiali Saluti
07/11/2024 15:56
Risposta
Si rimanda all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato e del disciplinare di gara rettificato.
29/10/2024 10:16
Quesito #24
1) All’interno della bozza rettificata dello “Schema di contratto” è riportato che il valore presunto dell’accordo quadro è comprensivo anche dell’IRAP, oltre che del monte ore retributivo/contributivo da corrispondere ai somministrati e il margine di Agenzia. L’importo dell’IRAP però non è riportato né all’interno della scomposizione del totale dell’importo previsto per il triennio né all’interno delle tabelle retributive relative ai livelli di inquadramento delle figure ricercate. Lo stesso, inoltre, è sempre a carico dell’Utilizzatore. Confermate che si tratta di un refuso?
2) All’interno del “Capitolato speciale d’appalto rettificato” sono stati riportati i totali del costo orario per ogni livello di inserimento richiesto. La voce “Oneri per la sicurezza”, nella tabella “D – Oneri vari” non è però da considerarsi a carico dell’Agenzia. È quindi opportuno detrarla dai costi orari da Voi indicati, per un importo pari a € 0,36, così da ottenere costi del lavoro cui, applicando il mark up proposto, otterrete i prezzi di vendita delle varie Agenzie? In particolare, i costi orari sarebbero i seguenti: € 13,06 J; € 20,13 3B; € 21,28 4B?
3) All’interno del “Capitolato speciale d’appalto rettificato” è indicato che le assenze per ferie ed ex festività (godute e non godute) sono fatturabili con applicazione del margine d’Agenzia. Per quanto riguarda le ferie e festività liquidate, per quanto da Voi non elencate specificamente, confermate che sono anch’esse da considerarsi fatturabili, come le godute?
Cordiali Saluti
2) All’interno del “Capitolato speciale d’appalto rettificato” sono stati riportati i totali del costo orario per ogni livello di inserimento richiesto. La voce “Oneri per la sicurezza”, nella tabella “D – Oneri vari” non è però da considerarsi a carico dell’Agenzia. È quindi opportuno detrarla dai costi orari da Voi indicati, per un importo pari a € 0,36, così da ottenere costi del lavoro cui, applicando il mark up proposto, otterrete i prezzi di vendita delle varie Agenzie? In particolare, i costi orari sarebbero i seguenti: € 13,06 J; € 20,13 3B; € 21,28 4B?
3) All’interno del “Capitolato speciale d’appalto rettificato” è indicato che le assenze per ferie ed ex festività (godute e non godute) sono fatturabili con applicazione del margine d’Agenzia. Per quanto riguarda le ferie e festività liquidate, per quanto da Voi non elencate specificamente, confermate che sono anch’esse da considerarsi fatturabili, come le godute?
Cordiali Saluti
07/11/2024 16:00
Risposta
1. L’importo dell’IRAP sarà corrisposto separatamente.
2. Si conferma quanto riportato negli atti di gara.
3. Si conferma quanto riportato all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato-
2. Si conferma quanto riportato negli atti di gara.
3. Si conferma quanto riportato all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato-
31/10/2024 14:41
Quesito #25
Buongiorno,
1) con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESIONALE", chiediamo che sia indicato l'importo minimo da dichiarare per la partecipazione alla gara.
2) se all'Offerta Tecnica oltre ai CV si potrà allegare altra documentazione, es: schede di formazione etc...
Distinti saluti
1) con riferimento al punto 6.3 del Disciplinare "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESIONALE", chiediamo che sia indicato l'importo minimo da dichiarare per la partecipazione alla gara.
2) se all'Offerta Tecnica oltre ai CV si potrà allegare altra documentazione, es: schede di formazione etc...
Distinti saluti
07/11/2024 16:03
Risposta
1) Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 6.3 del Disciplinare "REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESIONALE" non si richiede alcun importo minimo.
2) Si rimanda a quanto riportato nell'art 14 del disciplinare di gara rettificato.
2) Si rimanda a quanto riportato nell'art 14 del disciplinare di gara rettificato.
04/11/2024 14:31
Quesito #26
Spett.le Ente,
premesso che, come indicato nel modello preposto, va offerto un ribasso% sulla fee posta a base di gara, qualora venga offerto un ribasso del 50% e quindi una fee% del 5%, quale valore dovrà essere inserito nell’apposito step in piattaforma?
cordiali saluti.
premesso che, come indicato nel modello preposto, va offerto un ribasso% sulla fee posta a base di gara, qualora venga offerto un ribasso del 50% e quindi una fee% del 5%, quale valore dovrà essere inserito nell’apposito step in piattaforma?
cordiali saluti.
07/11/2024 16:05
Risposta
Si conferma quanto già riportato in atti nonchè nel modello fac-simile di offerta economica, che l'operatore economico dovrà indicare un ribasso% sulla fee posta a base di gara,.
05/11/2024 11:13
Quesito #27
Buongiorno,
con rifermento alla compilazione dell'Offerta Economica si chede conferma che nell'Offerta dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale che applicato al valore posto a base d'asta (10%) darò come risultato la FEE offerta
Es: se un Operatore Economico vorrà offrire una FEE del 4,00% dovrà inserire nell'Offeta Economica e sulla Piattaforma un Ribasso % del 60% (10% - 60% = 4%)
Distinti saluti
con rifermento alla compilazione dell'Offerta Economica si chede conferma che nell'Offerta dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale che applicato al valore posto a base d'asta (10%) darò come risultato la FEE offerta
Es: se un Operatore Economico vorrà offrire una FEE del 4,00% dovrà inserire nell'Offeta Economica e sulla Piattaforma un Ribasso % del 60% (10% - 60% = 4%)
Distinti saluti
07/11/2024 16:06
Risposta
Si conferma che nell'Offerta economica dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale che applicato al valore posto a base d'asta (10%) darà come risultato la FEE offerta.
05/11/2024 11:31
Quesito #28
Spett.le SANB S.p.A., si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto;
2. Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltra al numero: mansione, livello, monte orario, durata media dei singoli contratti di somministrazione, storico, tipologia del contratto di assunzione dei lavoratori somministrati e se i lavoratori siano in possesso delle formazioni richieste;
3. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
4. ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). Diversamente, questa Stazione Appaltante, volendo applicare, quale base giuridica del trattamento dei dati giudiziari, il R.D. 148/1931, potrà ottenere, ai sensi dell’art. 10 del richiamato R.D., il certificato del casellario (oggi sostituito dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00).In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Aziende Utilizzatrici operanti in settori analoghi a quelli di SANB SPA la scrivente si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00;
5. si chiede conferma che i ratei maturati per le ore godute di ferie e permessi potranno essere fatturati. Tali voci infatti fanno riferimento a eventi prevedibili, ma non programmabili e non sono quindi inclusi negli importi relativi ai costi del lavoro orari;
6. Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia;
7. Con riguardo al tema dell’assenteismo, in ottica collaborativa, si evidenzia come, in applicazione della normativa che disciplina il servizio di somministrazione di personale, tutto il costo del lavoro dovrebbe essere rimborsato dall’utilizzatore. Si riporta sul punto la disposizione di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, che espressamente prevede che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Detto articolo prevede dunque un “obbligo” espresso dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il Lavoro gli oneri retributivi e previdenziali da questa “effettivamente sostenuti” per i lavoratori inviati in somministrazione: in altri termini, tutti i costi del lavoro diretto che l’Agenzia è costretta a sopportare per un lavoratore inviato in missione presso l’utilizzatore. E ciò naturalmente significa che anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati dovranno essere posti a carico dell’utilizzatore; né le parti (Agenzia e Pubblica Amministrazione) potranno disporre diversamente in sede contrattuale poiché, come si evince dall’utilizzo del termine “obbligo”, il rimborso, da parte dell’utilizzatore, si configura come un precetto di legge imperativo, come tale indisponibile negozialmente dalle parti ed il cui mancato rispetto da parte dell’utilizzatore configura una chiara violazione di legge. Infatti, a mente della pronuncia del tribunale di Piacenza Sez. Unica Civile, 11 gennaio 2018, n. 19, e poi condivisa dalla maggior parte della giurisprudenza, il mancato recepimento della esposta disciplina in tema di rimborso del costo del lavoro si porrebbe dunque in evidente contrasto con la normativa e l’indirizzo giurisprudenziale richiamati, operando un’indebita e ingiustificata traslazione del rischio. Si invita dunque codesta spettabile stazione appaltante, alla luce delle considerazioni sopra svolte nonché nel rispetto del richiamato dettato normativo e in ottemperanza alle previsioni della giurisprudenza amministrativa, a voler agire in autotutela e rettificare la lex specialis di gara nella direzione indicata nella presente richiesta;
8. Si chiede conferma che possa essere presentata la ricevuta del contributo ANAC pagato prima della sospensione della procedura avvenuta in data 09/09/2024 dato che il CIG non risulta variato;
9. Si chiede conferma che nel numero di 15 facciate video messe a disposizione per la relazione tecnica non saranno computati i CV del team di selezione;
1. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo, registrato dai lavoratori somministrati durante la precedente fornitura del servizio di somministrazione di lavoro, relativo alle assenze per malattia, infortunio, maternità, congedi, permessi vari, etc. Si chiede di specificare il periodo temporale utilizzato come unità di misura per la registrazione del tasso richiesto;
2. Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltra al numero: mansione, livello, monte orario, durata media dei singoli contratti di somministrazione, storico, tipologia del contratto di assunzione dei lavoratori somministrati e se i lavoratori siano in possesso delle formazioni richieste;
3. Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
4. ai sensi dell’art. 2-octies del D.lgs. 101/2018 è previsto che il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento, che non avviene sotto il controllo dell’autorità pubblica, è consentito, ai sensi dell'articolo 10 del medesimo regolamento, solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Il trattamento del dato giudiziario può essere effettuato dal datore di lavoro privato (anche le Agenzie per il lavoro) quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori [vedasi: D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 11/04/2014; https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page). Diversamente, questa Stazione Appaltante, volendo applicare, quale base giuridica del trattamento dei dati giudiziari, il R.D. 148/1931, potrà ottenere, ai sensi dell’art. 10 del richiamato R.D., il certificato del casellario (oggi sostituito dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00).In considerazione di tale excursus normativo e per agevolare le attività finalizzate all’avvio a missione di lavoro in somministrazione dei candidati individuati, così come per Aziende Utilizzatrici operanti in settori analoghi a quelli di SANB SPA la scrivente si offre di provvede alla raccolta in busta chiusa e sigillata delle dichiarazioni 445/00;
5. si chiede conferma che i ratei maturati per le ore godute di ferie e permessi potranno essere fatturati. Tali voci infatti fanno riferimento a eventi prevedibili, ma non programmabili e non sono quindi inclusi negli importi relativi ai costi del lavoro orari;
6. Si comunica che le festività infrasettimanali, a differenze delle ferie ed ex festività, non sono comprese all'interno del costo del lavoro. Rispetto a quanto accade per i lavoratori diretti, in cui le festività sono incluse nella retribuzione mensilizzata, per i lavoratori somministrati considerato che percepiscono una retribuzione oraria, le stesse non sono comprese e pertanto, dovendo garantire per legge una parità di trattamento tra lavoratori diretti e somministrati, le ore relative alle festività infrasettimanali godute, devono essere retribuite e quindi fatturate separatamente ad evento. Inoltre, poiché rientrano a tutti gli effetti all'interno del costo del lavoro, non possono essere coperte dal margine di agenzia, anche in virtù del diverso regime di tassazione (irap sul costo del lavoro ed iva sul margine). Pertanto, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, le festività infrasettimanali godute dovranno essere fatturate al costo, ossia senza applicazione del margine di agenzia;
7. Con riguardo al tema dell’assenteismo, in ottica collaborativa, si evidenzia come, in applicazione della normativa che disciplina il servizio di somministrazione di personale, tutto il costo del lavoro dovrebbe essere rimborsato dall’utilizzatore. Si riporta sul punto la disposizione di cui all’art. 33, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, che espressamente prevede che: “Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore assume l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”. Detto articolo prevede dunque un “obbligo” espresso dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il Lavoro gli oneri retributivi e previdenziali da questa “effettivamente sostenuti” per i lavoratori inviati in somministrazione: in altri termini, tutti i costi del lavoro diretto che l’Agenzia è costretta a sopportare per un lavoratore inviato in missione presso l’utilizzatore. E ciò naturalmente significa che anche i costi di tutte le assenze previste da CCNL e giustificate dei lavoratori somministrati dovranno essere posti a carico dell’utilizzatore; né le parti (Agenzia e Pubblica Amministrazione) potranno disporre diversamente in sede contrattuale poiché, come si evince dall’utilizzo del termine “obbligo”, il rimborso, da parte dell’utilizzatore, si configura come un precetto di legge imperativo, come tale indisponibile negozialmente dalle parti ed il cui mancato rispetto da parte dell’utilizzatore configura una chiara violazione di legge. Infatti, a mente della pronuncia del tribunale di Piacenza Sez. Unica Civile, 11 gennaio 2018, n. 19, e poi condivisa dalla maggior parte della giurisprudenza, il mancato recepimento della esposta disciplina in tema di rimborso del costo del lavoro si porrebbe dunque in evidente contrasto con la normativa e l’indirizzo giurisprudenziale richiamati, operando un’indebita e ingiustificata traslazione del rischio. Si invita dunque codesta spettabile stazione appaltante, alla luce delle considerazioni sopra svolte nonché nel rispetto del richiamato dettato normativo e in ottemperanza alle previsioni della giurisprudenza amministrativa, a voler agire in autotutela e rettificare la lex specialis di gara nella direzione indicata nella presente richiesta;
8. Si chiede conferma che possa essere presentata la ricevuta del contributo ANAC pagato prima della sospensione della procedura avvenuta in data 09/09/2024 dato che il CIG non risulta variato;
9. Si chiede conferma che nel numero di 15 facciate video messe a disposizione per la relazione tecnica non saranno computati i CV del team di selezione;
07/11/2024 16:16
Risposta
1. Si comunica che non si dispone dei dati relativi all'assenteismo.
2. Si rimanda a quanto riportato all'art 2 del Capitolato speciale d'appalto rettificato e all'art 3 del disciplinare di gara rettificato.
3. Si rimanda a quanto riportato agli artt 6,9,15,17 e 18 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
4. Si conferma.
5. Si rimanda a quanto riportato all'art 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
6. Si rimanda a quanto riportato all'art 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
7. Si conferma quanto riportato negli atti di gara e in particolare all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
8. Si conferma.
9. Si conferma.
2. Si rimanda a quanto riportato all'art 2 del Capitolato speciale d'appalto rettificato e all'art 3 del disciplinare di gara rettificato.
3. Si rimanda a quanto riportato agli artt 6,9,15,17 e 18 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
4. Si conferma.
5. Si rimanda a quanto riportato all'art 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
6. Si rimanda a quanto riportato all'art 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
7. Si conferma quanto riportato negli atti di gara e in particolare all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto rettificato.
8. Si conferma.
9. Si conferma.